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Ordinanza — n. 4121/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal's refusal to reduce supervised liberty measure duration due to persistent social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4121/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The surveillance tribunal rejected the request to shorten the four-year supervised liberty period, citing the appellant's severe criminal history, deep clan involvement, and high risk of reoffending upon release. The court held that the appeal improperly sought a new substantive assessment of social danger rather than correcting a legal error, thus failing the preliminary admissibility test.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal's decision on the duration of supervised liberty is inadmissible if it merely requests a different substantive evaluation of social danger without alleging a specific violation of law or a manifestly illogical reasoning error.

Parole chiave

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supervised liberty measure social danger assessment inadmissible appeal mafia affiliation reduction of sentence pericolo di reiterazione pentito attività criminosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOLARE GAETANO nato a MARANO DI NAPOLI il 05/02/1961 avverso l'ordinanza del 18/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; 2›-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da Gaetano Iacolare, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, applicativo della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni quattro. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza, dando innanzitutto rilievo alla gravità dei fatti reato commessi dallo Iacolare, al ruolo dal medesimo occupato all'interno del sodalizio camorristico, alla durata dell'affiliazione ed al livello di coinvolgimento dello stesso nelle attività illecite del clan e di partecipazione ai reati scopo: si dava atto in particolare dell'intervenuta condanna del prevenuto alla pena di 28 anni di reclusione per i reati di detenzione e porto illegale di armi e munizioni e di omicidio in concorso del giornalista Giancarlo Siani, nonché della condanna alla pena di 9 anni di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso dal 1998, perché ritenuto affiliato all'associazione mafiosa clan Nuvoletta; il Tribunale argomentava inoltre in merito al rischio di riattivazione dei legami con il sodalizio di appartenenza da parte dello Iacolare una volta rientrato sul territorio di Marano di Napoli, desumibile dalla relazione della DNAA del 25 marzo 2025;

è stato anche sottolineato come gli elementi positivi, quali la distanza temporale dai fatti, la lunga carcerazione, l'assenza di carichi pendenti, e la corretta condotta carceraria, fossero recessivi rispetto alle valutazioni operate in punto di persistente ed attuale pericolosità sociale del prevenuto, alla luce dell'assenza di condotte collaborative, o di dissociazione, e non fossero quindi sufficienti ad escludere la concreta probabilità che Iacolare, per il livello di intraneità familiare e di lunga affiliazione al clan di appartenenza, per l'estrema gravità dei fatti reato commessi, per la lunga militanza e le tante attività illecite commesse, tornato in libertà nei luoghi di operatività del clan, possa ripristinare i collegamenti l'organizzazione mafiosa di attuale riferimento e comunque tornare a delinquere; si è infine ritenuto di non poter accogliere la richiesta subordinata di riduzione della durata di applicazione della misura di sicurezza, atteso che, a fronte di una durata minima di tre anni, il primo giudice, unificando le due misure di sicurezza della durata rispettivamente di tre e di due anni stabilite nelle sentenze di condanna sopra richiamate, era pervenuto a stabilire la durata in anni quattro, inferiore quindi alla somma aritmetica delle due misure, e che appariva congrua tenuto conto dell'accertamento di pericolosità sociale in concreto operato.

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consiglie