Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to unfounded prescription and omitted mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription and omitted mitigation, but the court found these claims manifestly unfounded given the applicable law and sentencing history. Consequently, the lower court's conviction for the specific offense was upheld without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011; Art. 103 2017: The Court holds that appeals based on prescription or omitted mitigation are inadmissible when the statutory suspension rules and prior sentencing confirm the claim lacks foundation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO MICHELE nato a SEMINARA il 19/02/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Michele Scicchitano, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 1 luglio 2025 con cui con cui la Corte di appello dì Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (pena base anni 1 di reclusione, ridotta alla pena finale per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 20 agosto 2017; Osservato che il primo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata motivazione in ordine all'eccepita prescrizione del reato è inammissibile in quanto manifestamente infondato: le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno infatti stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d.
Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti); attesa l'epoca del fatto (20/08/2017) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (17/09/2019), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (1 luglio 2025);
Rilevato che si appalesa del pari inammissibile il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione "con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche", dal momento che le circostanze innominate risultano essere state riconosciute in favore dell'imputato, e computate nella massima estensione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Preside