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Ordinanza — n. 4119/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4119/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the appeal on September 15, 2025. The appellant, Sandro Gandini, had previously challenged an order from the Surveillance Court of Turin but subsequently renounced the litigation. Consequently, the court condemned the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; Withdrawal of appeal renders the cassation request inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs fine fund payment Criminal Procedure Code condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) c.p.p.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDINI SANDRO nato a PAVIA il 26/02/1957 avverso l'ordinanza del 07/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che Sandro Gandini, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 07/05/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, ha rinunciato, in data 15/09/2025, all'impugnazione con atto depositato dal suddetto difensore. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/12