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Ordinanza — n. 4117/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parole denial due to unregular home detention conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4117/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dario Mare inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance rejected the claim for early release because Mare failed to appear at home during control checks in 2020 and 2023, demonstrating non-compliant behavior. The Court found the appeal's arguments generic and insufficient to challenge the factual findings regarding the detainee's resistance to treatment.

Regesto Legislator

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Art. 54 ord. pen.; Art. 60 ord. pen.: An appeal challenging a parole denial is inadmissible if the appellant fails to provide specific evidence contradicting the court's established facts regarding the detainee's conduct during home detention or treatment, rendering the appeal merely generic and lacking merit.

Parole chiave

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parole denial appeal home detention conduct inadmissible appeal early release claim court costs fine censura dell'apprezzamento delle prove esame delle censure formali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 54 ord. pen.
SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Dario Mare, con cui si denuncia la nullità per inosservanza dell'art. 54 ord.
Art. 60 ord. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARE DARIO nato a SALERNO il 16/05/1980 avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Dario Mare, con cui si denuncia la nullità per inosservanza dell'art. 54 ord. pen. dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 20/01/2020 al 19/07/2020 (primo semestre), e dal 20/07/2020 al 24/12/20202, cui si aggiunge il periodo 01/08/2023- 26/08/2023 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate; considerato, in particolare, che il Tribunale ha evidenziato come Mare, che si trovava agli arresti domiciliari, abbia mantenuto una condotta non regolare dal momento che nelle date 07/07/2020, 29/08/2020e 05/11/2020, nel corso di controlli, non veniva reperito presso la propria abitazione; preso atto, inoltre, che il Tribunale, nel richiamare, in quanto condivise, le considerazioni espresse dal Magistrato di sorveglianza, evidenziava come la natura delle contestazioni appalesasse con prevalenza su ogni altra argomentazione, il carattere meramente formale di qualsivoglia adesione mostrata dal detenuto, disvelando anzi la resistenza de condannato agli interventi trattamentali; ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Cons