Ordinanza — n. 4115/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ULTIMO ANTONINO nato a NASO il 17/01/1962 avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; I u RILEVATO IN FATTO E Rilevato che Antonino Ultimo ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso al condannato la misura della detenzione domiciliare e respinto l'affidamento in prova al servizio sociale; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4115/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ULTIMO ANTONINO nato a NASO il 17/01/1962 avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; I u RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonino Ultimo ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso al condannato la misura della detenzione domiciliare e respinto l'affidamento in prova al servizio sociale; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il Tribunale, nel condividere totalmente la valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza — con rinvio alle valutazioni da questi operate -, ha ritenuto ostativi all'accoglimento del più ampio beneficio i numerosi precedenti riportati dal condannato per fatti commessi sino al 2015, e quindi anche in epoca successiva al precedente affidamento in prova fruito nel 2014, e l'assenza di concreta progettualità esterna, mancando di stabili prospettive lavorative (cfr. ordinanza magistrato di sorveglianza di Messina del 17/02/2025);
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Cansigliere estensore Il