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Ordinanza — n. 4114/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sandy Lucchesi inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize a unitary criminal design across multiple offenses, arguing for a unified intent. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly identified the lack of a common criminal plan based on established case law and the distinct temporal gaps between the alleged crimes.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation holds that cassation appeals must be manifestly unfounded and cannot serve as a vehicle for a new factual evaluation or a re-examination of the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility unitary criminal design manifestly unfounded arguments new factual evaluation procedural costs and fine riduzione della pena concorso di motivi di sospensione pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI SANDY natga VIGEVANO il 20/08/1989 avverso l'ordinanza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sandy Lucchesi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 1., 3. e 4. in sede esecutiva fossero già stati unificati come da ordinanza del *Tribunale di Bergamo del 14/11/2023, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la medesinnezza del disegno criminoso con riferimento al rato giudicato con la sentenza sub 2., con motivazione (l'ampio arco temporale decorso rispetto agli altri fatti) condivisa e richiamata; quanto al fatto giudicato con la sentenza sub 5., il G.E. escludeva la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione con gli altri reati attesa l'assenza di alcun nesso e lo iato temporale intercorso rispetto ai fatti precedenti (di circa 9 mesi);

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore IrP