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Ordinanza — n. 4113/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for compensation due to detention conditions failing to exceed inevitable suffering.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4113/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to adequately address the contested order regarding compensation for inhuman detention. The lower court had already rejected the claim based on a comprehensive assessment of space, structural conditions, and treatment, finding no violation of Article 3 of the ECHR. The appellate court dismissed the appeal as substantively specific, noting the arguments merely repeated those from the original complaint without challenging the established reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter ord. pen.; Art. 3 CEDU: Not every theoretically protectable injury under the injunction action constitutes a basis for the special compensatory remedy, but only those capable of causing distress exceeding inevitable detention suffering.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 3 ECHR inhuman detention compensation claim inevitable suffering condizioni di accoglienza condizioni di vita motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 3 CEDU
Art. 35-ter ord. pen.
Art. 35-bis ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale
pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione» (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO ALESSANDRO nato a MAZARA DEL VALLO il 19/09/1991 avverso l'ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro D'Aguanno ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Trapani, la quale parzialmente rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di Trapani per diversi periodi nell'arco temporale dal 10/05/2017 al 30/06/2023; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione» (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681);

Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, non solo in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto, sempre al di sopra dei 3 mq, ma anche alla stregua di una valutazione complessiva, tenuto conto delle condizioni strutturali e logistiche e del regime trattamentale effettivamente praticato; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il