Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Cavaliere's appeal against his conviction inadmissible. The appellant argued for specific legal applications and sentencing adjustments, but the court found his grounds generic and lacking specific grievances required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be specific and grounded in particular grievances; generic arguments regarding sentencing or responsibility are inadmissible in cassation proceedings.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE LUCA nato a FOGGIA il 14/08/1985 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Luca Cavaliere, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Osservato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito (come desumibile dall'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza).
Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato, sa sotto il profilo oggettivo che soggettivo (pagg. 4, 5); considerato che il terzo motivo, con cui si contesta insufficiente motivazione circa la dosimetria sanzionatoria e mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen., anche in considerazione del fatto che, in sede di motivi di gravame, non era stata formulata alcuna specifica doglianza in merito al giudizio di bilanciamento tra circostanze — il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità del motivo di ricorso vertente su detto aspetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il