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Ordinanza — n. 4105/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4105/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Silvio Agostino Ninone against the Patti Court's execution order inadmissible. The appellant argued for a unified criminal intent despite a temporal gap between two copyright infringement acts, but the lower court correctly rejected this based on established jurisprudence. The Court ruled that the arguments constituted a new factual evaluation prohibited in cassation proceedings, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 171 ter I. 633 del 1941; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals that seek a new factual evaluation or contradict consolidated case law on criteria for unitary criminal intent, particularly when temporal distance between acts negates the possibility of a unified criminal plan.

Parole chiave

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unitary criminal intent copyright infringement cassation inadmissibility temporal distance new factual evaluation unità sotto il profilo della prescrizione durata dell'infrazione infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 171 ter I. 633 del 1941
ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle violazioni (violazione delle norme sul diritto d'autore ex art. 171 ter I.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO NINONE SILVIO nato a PATTI il 15/04/1967 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Silvio Agostino Ninone ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle violazioni (violazione delle norme sul diritto d'autore ex art. 171 ter I. 633 del 1941), il lasso temporale intercorso tra i fatti (l'uno accertato il 01/09/2019 e l'altro il 31/07/2018) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione;

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid