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Ordinanza — n. 4104/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for waived appeal grounds and non-existent motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged waived appeal grounds and a non-existent motivation defect. The appellant argued for the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding consent validity and penalty legality, but the court found these arguments unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: Appeals against summary dismissal of appeals are inadmissible if they concern waived grounds or manifestly non-existent defects in reasoning.

Parole chiave

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de plano inadmissibility waived appeal grounds summary dismissal appeal non-existent motivation defect Cassation procedure rules motivi di cassazione rinuncia alla motivazione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Considerato che Tariq Abouali, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., dalla Corte di appello di Roma, lamentando vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod., proc.
Art. 625-bis, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. pen
Considerato che Tariq Abouali, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., dalla Corte di appello di Roma, lamentando vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod., proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018
pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUALI TARIQ nato il 20/06/1991 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Tariq Abouali, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Roma, lamentando vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod., proc. pen., alla validità del consenso prestato ed alla legalità della pena. Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato e lamentando un vizio di motivazione manifestamente insussistente.

Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma applicata, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625- bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).

Osservato che questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).

Ritenuto che il generico riferimento effettuato in ricorso al vizio di motivazione in ordine alla validità del consenso prestato appare privo di supporto, essendo stato solo enunciato senza ulteriori argomentazioni a supporto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle