Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based grounds and lack of specific logical comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was based on substantive merit grounds rather than procedural errors. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected the unity of criminal programming due to temporal gaps and operational differences between the four judgments. The Court ruled that the lower judge's assessment of continuity indicators is unreviewable in cassation unless the reasoning is illogical or factually distorted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.; Art. 606 c.p.: The recognition of criminal continuity requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity and spatiotemporal proximity, which is an exclusive matter for the trial judge and unreviewable in cassation unless the conviction is based on illogical reasoning or a distortion of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GABRIELE nato a AVERSA il 03/08/1979 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gabriele Pellegrino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; ritenuto che con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le quattro sentenze in istanza specificate, ed ha osservato, quanto alle condotte truffaldine di cui alla prima (Tribunale S.M. Capua Vetere del 31/01/2017) ed alla quarta sentenza (Tribunale di Milano del 13/06/2022), che il lasso cronologico intercorrente tra le stesse e rispetto ai fatti ulteriori di cui alle residue sentenze fosse talmente ampio da non poter ipotizzare un'anticipata ed unitaria ideazione delle condotte; quanto alle sentenze sub 2. (Tribunale Bologna del 05/142023) e 3. (Tribunale di Matera del 14/04/2021), benché avente ad oggetto condotte tutte commesse nel 2018 (sia pure a distanza di tre mesi le une dalle altre), difettavano elementi per dedurre una omogeneità, trattandosi di fatti commessi con modalità operative diverse ed in luoghi diversi; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; ricordato infatti che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); e che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18„dicembre 20