Cassation court dismisses appeal against probation refusal due to inadmissible procedural grounds and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the probation tribunal's refusal of alternative measures inadmissible. The lower court had rejected the requests based on the detainee's lack of treatment progress, negative police reports, and recent arrest for drug trafficking. The cassation court found the appeal's arguments merely repetitive and generic, failing to provide a new legal evaluation of the facts already examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance court decisions on alternative measures are inadmissible if they merely reproduce facts already evaluated or offer generic arguments without providing a distinct legal assessment of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI DOMENICO nato a CATANZARO il 08/10/1969 avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze di affidamento in prova e semilibertà, avanzate da Domenico Berlingeri, atto ristretto in espiazione della pena di anni sei mesi otto di reclusione, a lui irrogata per i reati di traffico di sostanze stupefacenti, resistenza, ricettazione, lesione personale aggravata, detenzione di armi, con fine pena al 11/12/2027; rilevato che i motivi di ricorso proposti (violazione di legge e vizio di motivazione, sia con riferimento al rigetto di concessione della più ampia misura dell'affidamento, sia con riferimento al rigetto della subordinata richiesta di semilibertà) sono inammissibili in quanto declinati in fatto, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale catanzarese, e manifestamente infondati; considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la nneritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha rilevato, quanto alla semilibertà, l'assenza di significativi progressi trattamentali, e la durata dell'esecuzione rispetto alla pena irrogata (decorrente da 09/10/2023), e, quanto all'affidamento in prova, ha ritenuto ostativi all'accoglimento dell'istanza i seguenti elementi:
i) le negative informazioni di P.S. ; ii) l'assenza, dall'istruttoria espletata, di circostanze tali da consentire la formulazione di rassicuranti valutazioni in ordine alla verificata assimilazione da parte del detenuto di schemi comportamentali compatibili con la vita in comunità; iii) l'assenza di elementi sufficienti ad escludere il pericolo di ricadute recidivanti, anche in considerazione dell'intervenuto rinvio a giudizio (il 29/08/2024) per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (in relazione al quale il medesimo Tribunale da atto che il rinvio a giudizio interveniva dopo che il GIP aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare); ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita, differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo, e deduce travisamenti invero non riscontrabili in seno al provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere este