Cassation Court dismisses appeal against execution order rejecting continuability claim due to lack of criminal design proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the continuability request. The appellant argued that the murder was committed to strengthen the Casalesi clan, yet the execution judge correctly found no concrete indicators of a unified criminal plan. The court ruled that mere chronological proximity and shared criminal titles are insufficient without proof of premeditated programming, placing the burden of proof on the convicted party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The burden of proving a unified criminal design rests on the convicted party, requiring concrete indicators of premeditation beyond mere chronological proximity or shared criminal titles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMARIELLO MAURIZIO nato a MADDALONI il 11/05/1988 avverso l'ordinanza del 04/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Maurizio Zannmariello per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte assise appello di Napoli del 09/02/2024, irrevocabile il 09/10/2024;
2. Corte appello di Napoli del 05/03/2014, irrevocabile il 09/07/2015); letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che il reato giudicato con la sentenza sub 1. (omicidio di Laiso, aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen.) fu commesso per agevolare il clan del Casalesi (di cui alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 condanna per, sub 2.), che, fra i suoi scopi aveva quello di reprimere violentemente anche i contrasti interni;
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580);
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, essendosi sottolineato che non poteva essere unificante nemmeno la finalizzazione del reato di omicidio al rafforzamento del sodalizio per il quale il ricorrente ha riportato condanna, con ragionamento in linea con l'indirizzo interpretativo secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano progrannnnabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, come avvenuto nel caso di specie per l'omicidio Laiso (cfr. pagg. 5 e 6 impugnata ordinanza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consiglier