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Ordinanza — n. 4099/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order for private arrest and bail in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4099/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the GIP's order for arrest and bail inadmissible. The appellant argued violations of procedural law regarding private arrest powers and flaws in the justification for the measure. The court rejected these claims, noting the statute does not grant private citizens an alternative to police arrest powers and finding the second ground generic.

Regesto Legislator

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Art. 383 cod. proc. pen.; Private individuals lack the authority to arrest as an alternative to police intervention, and generic appeals regarding arrest justification fail to confront factual elements.

Parole chiave

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private arrest powers procedural law violation flagrante delitto GIP order inadmissible appeal theft with snatching cautionary measures agenti di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 383 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZ ZAYTOUNY BRAHIM nato il 01/01/1988 avverso l'ordinanza del 25/08/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30692-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Brahim Ez Zaytouny ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze Ufficio G.I.P.-G.U.P., di convalida dell'arresto e contestuale applicazione di misura cautelare per il reato di furto con strappo. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge relativa all'art.383 cod. proc. pen.

— è manifestamente infondato, in quanto la norma invocata non prevede la facoltà di arresto da parte di privati in termini di alternativa al potere di arresto della polizia giudiziaria. Peraltro, nel caso di specie, la polizia giudiziaria è intervenuta perché attirata dalle grida della persona offesa quando l'indagato era già stato bloccato dal privato intervenuto. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto e dello stato di flagranza — è generico perché non fronteggia gli elementi di fatto che si traggono dal verbale di arresto, consultabile da questa Corte in ragione della natura in rito della censura.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12