Italian Court dismisses appeals as generic grievances and fact-based arguments inadmissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Francesco Brisighelli and Cristian Ioan Lugojan inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a partial reform of a first-instance conviction for private violence, arguing defects in reasoning regarding the victim's credibility and the objective elements of the crime. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints and lacked specific legal arguments required for legitimacy proceedings, reserving factual re-evaluation exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist of generic factual grievances or mere complaints without specific legal arguments, as the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRISIGHELLI FRANCESCO nato a MILANO il 30/03/1963 LUGOAN CRISTIAN IOAN nato il 02/02/1980 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30336-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Brisighelli e Cristian Ioan Lugojan ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di violenza privata.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa — è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Ritenuto, ancora, che il motivo in esame non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto a dispetto del fatto che, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). Rilevato che il secondo motivo di ricorso— che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché anch'esso versato in fatto.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nonché omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato, giacché: - quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento all'assenza di indici positivi, senza che valga, a smentire la tenuta di questa affermazione, la pretesa assenza di uno spazio temporale entro il quale tale atteggiamento conciliativo poteva emergere, tenuto conto che una condotta di questo tipo ben avrebbe potuto materializzarsi prima del giudizio di primo grado; d'altra parte il ricorso è generico e manifestamente infondato perché non indica quali sarebbero gli elementi positivi rilevanti nel giudizio ex art. 62-bis cod. pen. ma trascurati dalla Corte territoriale, agitando solo l'incensuratezza, che è tuttavia parametro da solo insufficiente, come previsto dall'art. 62-bis u.c. cod. pen. - quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso è del tutto generico.Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno alla costituita parte civile — è manifestamente infondato perché la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229;
Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Montanelli ed altri, Rv. 208084). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell