Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation correlation and unfounded general mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Onofrio Alesci's appeal against the Messina Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued for lack of intent and requested general mitigating circumstances, but the court found his arguments lacked necessary correlation with the appealed decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Alesci was ordered to pay procedural costs and a fine, while civil party costs were not imposed due to late filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack correlation with the appealed decision's reasoning or are manifestly unfounded regarding the rejection of general mitigating circumstances based on decisive personal indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESCI ONOFRIO nato a MESSINA il 16/05/1975 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30228-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Onofrio Alesci ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.483 cod. pen. e 76 D.P.R. n.445/2000. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione degli elementi probatori — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). La riprova della mancanza di confronto è data dal fatto che il ricorrente agita, a sostegno della propria tesi circa l'assenza di dolo, lo stesso precedente che la Corte ha valutato e rispetto al quale ha rimarcato le differenze con l'odierna, concreta regiudicanda. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Non va disposta, invece, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile, perché quest'ultima ha depositato le proprie conclusioni solo 1'11 dicembre 2025, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così