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Ordinanza — n. 4085/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds lack correlation with appealed decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4085/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for three grounds including omitted evidence and mischaracterization of proof, but the court found these arguments intrinsically indeterminate. The court ruled that the appeal failed to correlate its claims with the specific reasoning of the lower court's judgment, violating the principle of necessary connection required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 4 I. n. 110/1975; Art. 61 co.1 n.2 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must demonstrate a necessary correlation between the alleged errors and the specific reasoning of the decision under review; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility correlation with reasoning omitted evidence objection mischaracterization of proof Cassazione inadmissibility procedural costs fine for inadmissible appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Art. 4 I. n. 110/1975
Art. 61 co.1 n.2 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 610 cod. pen
art. 195 cod. proc. pen
violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assunzione di prova decisiva, con riferimento alla mancata escussione di tre testi ex art. 195 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEIRANO RICCARDO nato a SALUZZO il 26/02/1968 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30141/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Riccardo Peirano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 610 cod. pen. (capo A) e all'art.4 I. n. 110/1975 e 61 co.1 n.2 cod. pen. (capo B). Rilevato che i tre motivi di ricorso—che denunziano rispettivamente:

1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assunzione di prova decisiva, con riferimento alla mancata escussione di tre testi ex art. 195 cod. proc. pen.;

2) vizio di motivazione per travisamento del contenuto delle prove;

3) violazione di legge quando al giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo B) — sono tutti inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Considerato, infatti, che il ricorso persegue una propria linea ricostruttiva, senza avvedersi che la Corte di appello ha risposto puntualmente ad ognuna delle censure dell'atto di appello, con argomentazioni corrette in diritto e non manifestamente illogiche, che il ricorrente non contesta, riproponendo gli stessi temi già sviscerati nella sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 17 dicembre 2025 Il consigliere nsore Il Pr