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Ordinanza — n. 4084/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4084/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Blas Chamilco Joseph Paul inadmissible. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 comma 4 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision, merely reiterating grounds already disallowed.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances lack of argumentation repetitive grounds court costs order attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 comma 4 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.4 cod. pen.
art. 62 comma 4 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari
269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLAS CHAMILCO JOSEPH PAUL (ALIAS BLAS TAMBRA JHONNY PAUL) nato il 31/01/1981 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30135/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Joseph Paul Blas Chamilco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 99 comma 4, 56, 624, 625 n.4 e 5 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto, in particolare, che la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta quanto all'impossibilità di concedere l'attenuante in esame (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), adeguandosi alla giurisprudenza sedimentata di questa Corte secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere e ore Il Pr