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Ordinanza — n. 4081/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances as appeal is inadmissible due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4081/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Riahi inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for attempted aggravated theft, arguing violations regarding the application of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the appellate court adequately reasoned its decision by referencing personal and factual indices that precluded favorable treatment, citing established jurisprudence that judges need not consider every favorable element when denying such mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 495 comma 1 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the appellate court adequately motivates the rejection of generic mitigating circumstances by referencing decisive personal and factual indices, as the judge is not required to consider all favorable elements deduced by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances attempted aggravated theft inadmissible appeal appellate court reasoning Cassazione Roma attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale tentata sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 495 comma 1 cod. pen.
art. 495 comma 1 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAHI MOHAMED nato il 04/08/1983 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30125/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Mohamed Riahi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 comma 1 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). pluriaggravato di cui al capo 1 d'imputazione, e confermando per il resto la condanna degli stessi per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere e ensore Il President