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Ordinanza — n. 4080/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless due to lack of procedural objection against witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Perico's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Perico argued that the trial court violated procedural norms by failing to renew the investigation and exclude decisive evidence, specifically citing the unexamined testimony of Placido Tomasello. The court rejected these claims because the defense lawyer was present, did not object to the witness's admission, and thus waived any right to challenge the procedural irregularity.

Regesto Legislator

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Art. 494 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: A procedural defect regarding witness admission is cured if the defense counsel, present at the hearing, fails to raise an objection or nullity claim, thereby waiving the right to appeal on that ground.

Parole chiave

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procedural waiver witness testimony defense counsel duty omitted investigation inadmissible appeal esclusione del testimone facoltà di astenersi dal testimoniare testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 494 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017
Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015
Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERICO GIOVANNI nato a BARIANO il 12/11/1962 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30095/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Giovanni Perico ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto all'omessa rinnovazione dell'istruttoria e alla mancata assunzione di prova decisiva - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal fatto che il teste Placido Tomasello (di cui si lamenta la mancata escussione) non era stato inserito nella lista testimoniale della difesa; peraltro, come emerge dal verbale, il difensore, pur essendo presente, non ha sollevato opposizioni né eccepito alcuna nullità rispetto all'ordinanza dì revoca dell'ordinanza ammissiva della sua testimonianza, il che equivarrebbe a sanatoria finanche se il teste fosse stato indicato dalla difesa dell'imputato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01;

Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere tensore Il Presidente