Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation with appealed sentencing reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cyprien Radulescu inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a defect in the reasoning regarding the sentence, was rejected because it lacked a necessary correlation with the reasons provided in the appealed judgment. The court held that such appeals are inadmissible not only when they are indeterminate but also when they fail to connect with the foundational arguments of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack a necessary correlation with the reasons upon which the appealed decision is based, even if the grounds are not intrinsically indeterminate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU CYPRIEN (CUI 03HTKGR) nato il 15/02/1993 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30080-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Cyprien Radulescu ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12