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Ordinanza — n. 4076/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4076/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Georgel Babiuc inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability, but the court found the arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate court without substantive critique. Furthermore, the court rejected any attempt to re-evaluate factual evidence, as such power belongs exclusively to the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without specific critique, and it is manifestly unfounded if it attempts to re-evaluate factual evidence, a power reserved exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments factual re-evaluation cassation powers criminal liability court costs procedural defect motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABIUC GEORGEL nato il 28/10/1978 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30035-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Georgel Babiuc ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di diffamazione e minaccia. Letta la memoria della difesa dell'imputato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato altresì che il ricorso è parimenti manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato che 1"eccezione di improcedibilità sviluppata nella memoria non può avere seguito, giacché il reato di minaccia in cui il delitto originariamente contestato è stato derubricato si riferisce, come emerge espressamente dalla sentenza di primo grado, ad un episodio avvenuto nel mese di ottobre, sicché la querela di novembre è certamente tempestiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così