Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to adequate appellate reasoning on personal indices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to consider all mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient by relying on personal indices that precluded favorable treatment. The decision affirms that judges need not weigh every favorable element when specific personal factors justify rejecting generic mitigation requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394 c.p.p.; When rejecting a request for generic mitigating circumstances, the judge need not consider all favorable or unfavorable elements but may limit itself to those deemed decisive or relevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SAMUEL EROS nato a RIMINI il 06/06/1990 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30028-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Eros Samuel Maggio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.494, 495 e 640 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/