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Ordinanza — n. 4073/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failed prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4073/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Andrea Pirozzi's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Pirozzi argued for a re-evaluation of evidence and claimed the statute of limitations had expired, but the court found his arguments merely repetitive of those rejected in the appellate stage. The court ruled that appeals cannot request factual re-evaluation and confirmed the defendant's prescription claim was invalid due to the aggravated sentencing period.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing specific, reasoned criticism, and if it improperly requests a factual re-evaluation or relies on a statute of limitations calculation that contradicts the established aggravated sentencing period.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation statute of limitations aggravated sentencing period factual re-evaluation prohibition procedure di ricorso motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 219, comma 1, leg. fall.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANDREA nato a BOLLATE il 03/10/1968 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30017-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Andrea Pirozzi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 comma 1 e 2, 219 e 223 r.d.267/1942. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla valutazione degli elementi probatori — non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che tale motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'art.157 cod. pen. e al conseguente mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a) dell'imputazione — è manifestamente infondato, posto che i Giudici di merito hanno riconosciuto l'aggravante di cui all'art.219, comma 1, leg. fall., sicché il termine massimo di prescrizione risulta essere di 18 anni e 9 mesi, il che lo colloca ben oltre non solo la sentenza impugnata, ma anche la data odierna.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec