Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding criminal responsibility and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Mario Cari, Michele Cari, and Teresa Helt inadmissible against a second-instance judgment. The appellants argued defects in the court's reasoning concerning criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to specifically address the appellate court's actual reasoning on the contested issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) and Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or abstract arguments regarding the denial of mitigating circumstances or the assessment of criminal responsibility are inadmissible if they do not concretely point to the specific errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARI MARIO (CUI 01HDNPS) nato a THIENE il 08/07/1983 CARI MICHELE (CUI 04T3109) nato a SAN DONA' DI PIAVE il 03/06/1994 HELT TERESA (CUI 01W07ZQ) nato a MERANO il 29/12/1987 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 29975/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Mario Cari, Michele Cari e Teresa Helt ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, prosciogliendo ex art. 162-ter cod. pen. i ricorrenti per il reato di furto pluriaggravato di cui al capo 1 d'imputazione e confermando per il resto la condanna degli stessi per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.
Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è: - aspecifico quanto alla responsabilità, in quanto non si confronta con le argomentazioni, sia pur sintetiche, che la Corte di appello ha dedicato a questo tema; - è generico quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale non chiarisce sulla base di quali elementi esse dovevano essere concesse e, quindi, in cosa risiederebbe, in concreto, il vizio della sentenza impugnata sul punto.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere ensore Il President