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Ordinanza — n. 4067/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and vague, violating procedural requirements for specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4067/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rqoub Khalil inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court's reasoning was deemed logically correct and insufficiently detailed. Consequently, the court rejected the appeal because it failed to specify the elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the alleged violation or ground for non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment procedural requirements specific elements Cassazione vizio di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RQOUB KHALIL nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 20/08/1992 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 29965/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Khalil Rqoub ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere es sore Il Presidente