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Ordinanza — n. 4063/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and infounded regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4063/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Biba Fa-Don inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural flaws and the non-application of mitigating circumstances, but the Court found the first ground generic and lacking specific elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second and third grounds were deemed manifestly unfounded because the Court of Appeal correctly applied established jurisprudence regarding discretionary sentencing and the necessity of addressing only decisive factors.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Artt. 624 bis, 625 c.2 c.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is generic and indeterminate, and the rejection of mitigating circumstances or substitute penalties is lawful when the court relies only on decisive factors.

Parole chiave

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generic appeal complaint mitigating circumstances rejection substitute penalties denial procedural admissibility court of cassazione attenuazione della pena sanzione sostitutiva sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Artt. 624 bis, 625 c.2 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBA FA-DON (CUI 04F8THY) nato il 28/06/1992 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 29935/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Fatjon Biba ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 c.2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di pene sostitutive — è altresì manifestamente infondato poiché la Corte di appello, con rigore logico argomentativo, ha chiarito le ragioni per le quali ha negato l'invocata richiesta di applicazione di pene sostitutive, evidenziando in modo eloquente l'incapacità dell'imputato di attenersi alle prescrizioni imposte (si veda pag. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere es sore A Il