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Ordinanza — n. 4062/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and vague, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4062/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Halilovic's appeal against a conviction for aggravated theft inadmissible. The sole ground cited was a generic defect in the lower court's reasoning regarding criminal responsibility, which failed to specify the exact elements of the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precision to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal must specify the precise elements of the alleged defect in reasoning; generic or indeterminate grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning procedural requirements criminal responsibility verosimiglianza dei motivi d'asilo sostegno finanziario motivi familiari importanti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANNA nato a GENOVA il 15/01/2001 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 29930/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Anna Halilovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere nsore Il Presidente