Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court's reasoning was logically sound. The court ruled that the appeal failed to specify the elements required by Article 581, paragraph 1, letter c), preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks the specific elements necessary to allow the appellate court to identify the reliefs and exercise its review.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBARA DEVID nato a ARZIGNANO il 15/08/1989 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 29920/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Devid Colombara ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 56, 624 e per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere es ore Il Presidente