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Ordinanza — n. 4060/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Lungaro inadmissible due to a generic and indeterminate ground of attack. The appellant argued a defect in the sentencing reasoning, but the court found the complaint lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power because the lower court's logic was correct and the appeal failed to identify precise grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of attack are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic grounds of attack indeterminate appeal Art. 581 cod. proc. pen. lack of specific elements inadmissible appeal supervisory power procedural defect motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 582 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 01/07/1962 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 29857/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Salvatore Lungaro ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, unificando i fatti oggetto di contestazione sotto il vincolo della continuazione e rideterminando, di conseguenza, la pena per i reati di cui agli artt. 624 (capo A) e artt. 633, 639-bis cod.pen. (capo B). Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consi re estensore Il Presidente