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Ordinanza — n. 4058/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted burglary due to procedural preclusion and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted burglary, arguing violations of law and procedural errors regarding criminal liability and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was procedurally barred by preclusion rules, the second was unfounded given the lower court's valid reasoning on prior records, and the request to revoke the precautionary measure lacked interest due to the finality of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or re-examine the logical consistency of the lower court's reasoning, and appeals lacking interest in revocation of precautionary measures after final judgment are inadmissible.

Parole chiave

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procedural preclusion finality of judgment attempted burglary mitigating circumstances precautionary measure Court of Cassation inadmissible appeal tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); a riguardo la Corte territoriale ha confermato il giudizio del rilievo ostativo dei precedenti penali e dell'assenza di resipiscenza, in sintonia con il richiamato principio.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZANO SIMONE nato a REGGIO EMILIA il 15/01/1978 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Simone Pezzano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato quella del Tribunale di Monza, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 666,67 di multa per il delitto di tentato furto in abitazione pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, nonché inosservanza di altre norme processuali e mancata assunzione di una prova decisiva - non è consentito dalla legge, come formulato, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). A ben vedere la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. A fronte di tali argomenti, che rispondono alle doglianze ora riproposte dal ricorrente, il motivo è anche meramente reiterativo e come tale non consentito; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); a riguardo la Corte territoriale ha confermato il giudizio del rilievo ostativo dei precedenti penali e dell'assenza di resipiscenza, in sintonia con il richiamato principio. Infine, il ricorrente avanza istanza di revoca della misura cautelare, ma a riguardo vi è carenza di interesse a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, non risultando per altro la Corte di cassazione giudice del procedimento ai fini cautelari, essendo tale valutazione rimessa esclusivamente ai Giudici di merito ex art. 91, disp. att. cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della