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Sentenza — n. 4056/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conditional suspension due to crime extinction by prescription. The court annuls the lower court's decision because the statute of limitations expired. The court ruled that when a crime is extinguished by prescription, the appellate court must annul without remand. The court held that remand is prohibited when the crime is extinguished by prescription. The court found the lower court's reasoning insufficient to justify a remand. The court emphasized that the crime was extinguished by prescription. The court stated that the crime was extinguished by prescription. The court concluded that the crime was extinguished by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4056/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remand because the criminal offense was extinguished by prescription. The appellant challenged the conditional suspension of the sentence for ideological forgery, arguing for the admissibility of the appeal. The court determined that the statute of limitations had expired on January 1, 2025, rendering the crime extinguished on June 29, 2025, and thus no substantive acquittal was needed.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 158, cod. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the appellate court must annul the judgment without remand, as the lower court's obligation to declare the extinction precludes any further investigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription extinction conditional suspension ideological forgery appellate annulment no remand rule sospensione di pena pene condizionali responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.
Art. 158, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMORUSO CARMELO nato a NICOSIA il 03/06/1969 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carmelo Amoruso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato quella del Tribunale di Enna disponendo la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per il delitto di falso ideologico ex art. 476, comma secondo, cod. pen. Letta la memoria del difensore del ricorrente depositata in data 30 novembre 2025 che chiede ritenersi ammissibile il ricorso e disporsene la trattazione dinanzi alla Sezione competente; Premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, considerata la sospensione del corso della prescrizione intervenuta dal 26 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 e dal 11 marzo 2024 al 3 giugno 2024 per richiesta della difesa, per complessivi gg. 179, cosicché la prescrizione si è perfezionata, tenuto conto della data di commissione del reato (1 luglio 2012) in data 1 gennaio 2025 (anni dieci aumentati per interruzione di un quarto ad anni dodici e mesi quattro), data alla quale va ad aggiungersi il periodo di sospensione, cosicché l'estinzione del reato si è verificata il 29 giugno 2025; \7), Considerato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati.

Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere estenso