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Ordinanza — n. 4052/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate court's reduction of fraud penalty due to procedural bar on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4052/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court ruled this ground is not permitted in a final review proceeding. The court emphasized that the lower court's reasoning was sufficient and that re-evaluating evidence constitutes a prohibited merits review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against final judgments on substantive issues are inadmissible if the lower court provided a congruous motivation, as the Supreme Court cannot re-examine evidence or substitute its own assessment of facts.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Generic Mitigating Circumstances Fraudulent Bankruptcy Merits Review Prohibition Final Judgment Review Procedural Bar bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 de: 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute, Rv.
Sez. 6, n. 34364 dei 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 dei 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARONE MICHELE nato ad ANDRIA il 10/02/1981 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Caldarone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha riformato queila del Tribunale di Trani, escludendo l'aggravante dell'art. 219, comma secondo, I. fall. e riducendo la pena, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 de: 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 dei 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua, valorizzando come elementi ostativi alla concessione dell circostanze attenuanti generiche i precedenti penali dell'imputato e la gravità e /uv della condotta, apprezzabile in ragione della somma oggetto di distrazione, motivazione non censurabile neanche a fronte della parte del motivo di ricorso che sollecita una rilettura del materiale probatorio tesa ad accertare la condotta di distrazione in sé, con una valutazione propria del merito e non della legittimità, non consentita a questa Corte;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliereestensore Il Pr