Italian Court dismisses appeal against attempted theft conviction, upholding sentence and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Umberto Milazzo inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The court rejected the appellant's arguments regarding the interpretation of attempted crime statutes and the denial of general mitigating circumstances, citing established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 56 comma 3, 62-bis, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the application of attempted crime principles or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not logically flawed and aligns with consolidated jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO UMBERTO nato° a PALERMO il 20/11/1988 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Umberto Milazzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Termini Imerese, che condannava il ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa in ordine al delitto di furto tentato pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 56 comma 3 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte territoriale - richiamando gli effetti dell'allarme sonoro, effettivamente attivatosi (fol. 8), sulla condotta del ricorrente - ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di tentativo, la desistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione (Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875 -- 01; conf. N. 12240 del 2018 Rv. 272535 - 01, N. 41484 del 2009 Rv. 245233 - 01, N. 18385 del 2013 Rv. 255919 - 01, N. 11732 del 2012 Rv. 252230 - 01, N. 46179 del 2005 Rv. 233355 - 01, N. 17518 del 2019 Rv. 275647 - 01, N. 7036 del 2014 Rv. '58791 - 01); tale cbri , incente argomento, correttamente è stato ritenuto e escludere la riqualificazione in danneggiamento, in quanto si verte in tema di tentativo punibile e non trova applicazione l'art. 56, comma terzo, cod. pen. non essendo configurabile un reato diverso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. - come formulato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Ivlarigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigli re estens