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Sentenza — n. 4050/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction annulled due to statute of limitations expiration and lack of contestable facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible regarding procedural nullity but annulled the conviction because the statute of limitations had expired. The court found that the crime, committed in 2014, was extinguished by prescription in October 2024, a fact not sufficiently contested by the defendant. Consequently, the judgment was annulled without remittal, as the lower court was obligated to declare the cause of extinction immediately.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 158, cod. pen.: When a cause of extinction of the crime is established, the judge must declare it immediately; if the facts are not absolutely uncontested, the appeal is inadmissible, and the conviction is annulled without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription cause of extinction inadmissible appeal annulment without remittal contested facts judicial obligation usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Non emergono, alla nuce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato.
Art. 158, cod. pen.
art. 494 cod. pen
Rilevato che Luigi Esposto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine al delitto previsto dall'art. 494 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSTO LUIGI nato a MANFREDONIA il 31/05/1984 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Esposto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine al delitto previsto dall'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza per omesso inserimento nel fascicolo dell'istanza, contenente l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio depositata presso altra pec abilitata al deposito degli atti penali della Corte di appello di Bari, diverso da quello espressamente indicato nell'avviso di deposito delle conclusioni del Procuratore generale - non è manifestamente infondato: a ben vedere il tema della ammissibilità deWimpugnazione - il che vale anche per un atto endoprocessuale - presso una pec diversa da quella indicata dall'Ufficio procedente, è oggetto di contrasto giurisprudenziale - il che rende la questione controversa e il motivo non manifestamente infondato risolto con decisione delle Sezioni Unite dell'Il dicembre 2025 (Informazione Provvisoria n. 19/2025), affermando il principio secondo cui l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco ministeriale è inammissibile, anche se riferibile all'ufficio competente, salvo che la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità, anche a un indirizzo compreso nell'elenco e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito.

Resta comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività. Non di meno, premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, commesso il reato il 26 agosto 2014, considerata la recidiva contestata, il termine per interruzione nel massimo è pari ad anni dieci e, considerata la sospensione del corso della prescrizione intervenuta dal 8 ottobre 2018 al 19 dicembre 2018 (pari a 60 gg. per legittimo impedimento), la prescrizione si è perfezionata in data il 26 ottobre 2024.

Non emergono, alla nuce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione dei reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il