Italian Court dismisses appeal against aggravated attempted theft sentence for lack of procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Vincenzo Galante's appeal against his conviction for aggravated attempted theft inadmissible. The court found the lower court's reasoning sufficient, noting it properly anchored its decision in prior case law and the absence of mitigating factors. Consequently, the appeal was rejected, and Galante was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly unfounded, provided it adequately addresses the relevant statutory elements and relies on established precedents to determine the appropriate sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTE VINCENZO nato a TORINO il 13/03/1980 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vincenzo Galante ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nei provvedimento.
La motivazione delia sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Infatti, la Corte di appello ha offerto una motivazione congrua sul punto, ancorando la propria decisione ai numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e alla mancanza di elementi di segno positivo da poter valutare ai fini della concessione delle attenuanti, in sintonia con il principio per il quale adeguata è la motivazione che si limiti a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737;
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in esame la pena di anni uno e mesi otto di reclusione è prossima al minimo edittale e comunque inferiore alla media, tenuto in conto il minimo di anni uno di reclusione previsto, con la riduzione per il tentativo nella massima estensione, e la massima pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione. Ne consegue che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliera stensore I