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Ordinanza — n. 4048/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of evidence and logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4048/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of four years and six months imprisonment plus a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court provided a congruous motivation based on numerous prior criminal records indicating a life pattern of offending. The Supreme Court rejected the appeal because the reasoning was logically sound, consistent with established case law, and did not suffer from the specific defects outlined in the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's motivation is congruous, logically sound, and consistent with established case law regarding the assessment of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility logical defects in reasoning criminal conviction procedural code violations sanzioni penali pene condizionali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIANO MICHELE ARCANGELO nato a FOGGIA il 30/09/1993 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gaudiano Michele Arcangelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. La Corte di appello ha offerto una motivazione congrua sul punto, ritenendo che i numerosi precedenti penali fossero sintomatici di una condotta di vita improntata alla commissione di reati. Alla luce di queste considerazioni la Corte ha ritenuto mancanti i presupposti necessari ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, in sintonia con l'orientamento consolidato per il quale la delibazione dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede H prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che si ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737;

Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consig!liere estensore Il Presid