Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete interest in obtaining acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Costanzo's appeal inadmissible because he failed to demonstrate a concrete interest in obtaining an acquittal. Although the lower court had dismissed the case due to prescription, the appellant did not specify how overturning this decision would practically benefit him. The court ruled that the burden to prove such interest lies with the appellant, not the court, and since this requirement was unmet, the appeal was rejected with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; The appellant bears the burden of proving a concrete interest in the appeal, which must be assessed based on the content of the appeal itself rather than the substantive merit of the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO LUCA nato a NAPOLI il 28/10/1964 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luca Costanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha riformato la sentenza del Tribunale partenopeo dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge - non sono consentiti, in quanto non palesano l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di assoluzione nel merito. Infatti, le Sezioni Unite - Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02 - hanno chiarito come la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata.
Pertanto, spettava al ricorrente l'onere, non adempiuto, di chiarire quale fosse l'interesse all'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende