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Ordinanza — n. 4044/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4044/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Pagano's appeal inadmissible due to a generic and indeterminate complaint regarding the court's motivation on criminal liability. Pagano argued the lower court failed to properly address his defense, but the Court found his grievance lacked specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court upheld the original sentencing decision and ordered Pagano to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal based on a generic complaint of lack of motivation is inadmissible if it fails to specify the exact elements of the grievance, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation criminal liability Code of Criminal Procedure inadmissible appeal specific elements required appellate review sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello
Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon
Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv.
Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli
259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv.
Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin
262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV.
Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini
255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv.
Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino
243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/07/1966 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Pagano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha riformato quanto alla durata delle pene accessorie, confermando nel resto, quella del Tribunale di Torre Annunziata, che condannava il ricorrente alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per altro la sentenza impugnata non è corredata da alcuna motivazione apparente, a differenza di quanto genericamente lamenta il ricorrente, che per altro propone un motivo di ricorso manifestamente infoildato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita ben può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710;

Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consi iere estensore Il Pres