Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of specific argumentation and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Saberi Mehdi and Saberi Parastoo inadmissible regarding their theft convictions. The appellants failed to specifically address the appellate court's reasoning on witness identification reliability and had already received the maximum statutory reduction in penalties. Consequently, the court ruled that the arguments were either legally unfounded due to lack of specificity or lacked standing because the sentencing criteria were fully exhausted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must specifically confront the lower court's reasoning on evidentiary reliability and are inadmissible when the requested sentencing reduction has already been maximally applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABERI MEHDI nato in IRAN il 22/12/1984 SABERI PARASTOO nata in IRAN il 24/02/1992 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Saberi Mehdi e Saberi Parastoo ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Avezzano che ha condannato i ricorrenti rispettivamente alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 700,00 di multa e di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di furto con strappo commesso in concorso; Considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla penale responsabilità degli imputati - è aspecifico, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
In particolare, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della Corte di Appello che ha ancorato il proprio iter logico argomentativo ad una pluralità di indici. La difesa - che contesta l'attendibilità del riconoscimento, avvenuto in corso di indagini e nuovamente in sede dibattimentale - non si confronta in modo specifico né con la valutazione di attendibilità della dichiarazione relativamente al riconoscimento, in ragione del contatto ravvicinato e di una certa durata, né con i riscontri sussistenti, quali l'attivazione della cella telefonica dell'utenza in uso a uno degli imputati nel luogo del delitto Il ricorrente non si confronta nemmeno con le argomentazioni spese dai giudici di primo grado, in cui a pag. 3 vi era la descrizione dei tratti fisici della coppia di nazionalità straniera.
La Corte di appello ha reso una motivazione congrua ed esente dai vizi paventati dal ricorrente; per altro, il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento. (Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014 - dep. 11/09/2014, Romano, Rv. 260593);
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. - è inammissibile per carenza di interesse, visto che le stesse sono già state riconosciute e hanno determinato la riduzione nella massima estensione e le stesse pene sono state determinate nella misura minima, per la quale è sufficiente — cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione — il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della