Criminal appeal dismissed for failure to specifically object to key facts and sentencing under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and sentencing. The appellant failed to specifically object to critical facts regarding her residence in an illegal apartment, consumption reduction, and fraudulent intent, as required by law. Consequently, the court ruled that these arguments were not properly raised during the appellate phase, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 506 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must specifically object to facts and sentencing; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSIGNORE MARIA nato a PALERMO il 25/11/1980 avverso enzecaa del 20/0:.;/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita le relazione svolta dal Consigliere FR4NCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Maria Bonsigilore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermaz:o quella del Tribunale palermitano e condannato la ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di furto - non è ccirsEn;.:lto In sé-O:=, d Leolttimitlà„ perché io c2.lisuhd, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appelio specifico, se.conao quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 506 comma 3 codi proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente . oer altro, nella sectenza impugnata quanto ,3lla CC 'ISEA P e Ve:, eZZa je:1 nm.ra.c detecmlnata d'aUa circostanza che costei abitava l'appartamento, cne esisteva alVallaccio abusivo, che vi -éra stata la diminuzione dei consumi - e ail'intento fraudolento per eludere la corretta rilevazione dei consumi (fol. 4), vi è una motivazione corretta e non manifestamente illogii-a;
Considerato che I secondo motivo di ricoTso che lamenta vizio di motivazione in ordine ai rigetto delle specifiche doglianze difensive - è generico e reiterato: a ben vedere la Corte di appello risponde alle doglianze proposte con la prima impugnazione, giudicando generiche le doglianze, in particolare evidenziando come la censura di approssimazione - dell'accertamento tecnico sui consumi operato in occasione del sopralluogo - sia aspecifica, non essendo dettagliata e adeguatamente motivata: si tratta di motivazione congrua che non inverte l'onere colo ce mar.e.qistra la genericità della critica che, per !a Corte territoriale, risultava inidonea ad incidere sull'impiantc.) probatorio ricostruito;
Considerato che anche il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e motivazione sulla determinazione della pena e sul giudizio di equivalenza fra le circostanze - non sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo guanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc, pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno i-icce-so„ se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. eleriso I 17 dicembre 2025 Il consiglier estensor