Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4033/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for fraudulently bankrupt fraud due to non-specific grounds and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4033/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Di Marco and Santarelli inadmissible, upholding the second-instance conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued that the lower court failed to prove the specific intent to defraud and the concrete danger to creditors, citing procedural flaws in the evidence regarding asset transfers. The court rejected these claims because the grounds raised did not specifically address the factual findings of the appealed judgment and failed to challenge the proven lack of funds for social expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In appeals for fraudulent bankruptcy, grounds must specifically confront the contested facts; general allegations of non-specific intent or lack of proof regarding asset diversion do not render the appeal admissible if the lower court's reasoning remains logically sound and supported by evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy non-specific grounds reiterative appeal concrete danger asset diversion criminal procedure Cassazione appeal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. V, n. 38396 del 23/06/2017, Soaramella ed altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA su :corsi proposd da: DI MARCO MASSIMILIANO nato 2 TOCCO DA CASAURIA il -11/07/1969 SANTARELLI ROSA nato a CATANZARO 23/12/1968 avverso la sentenza dei 25/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSiDERATO IN DIRITTO Rilevato che Massimiliano Di Marco e Rosa Santarelli ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato quella dei Tribunale di Pescara e condannato i ricorrenti alla pena di anni due di reclusione ciascuno, in ordine ai delitti di fraienL societaria rztriTiodiale e documentale; Consioera o che i primo ed unico rnoti\i-d di ncorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è aspecifico perché fondato su argomenti che non si confrontano con la decisione impugnata, in particolare, in ordine alla natura distrattiva della condotta e alla fraudolenza.

Il motivo risulta reiterativo, richiama la dsterila di due con fra l'operazione e il fallimento, non si avvece cne la Corte di appello, sui punto, ne evidenziato come l'operazione fu compiuta in favore di un acquirente avente la medesima compagine sociale, costituita solo pochi giorni prima della cesslone e rimasta poi inattiva. Anche i pagamento del prezzo non risulta comprovato, per le anomalie relative alla fattura e, c.ornunciJe,, resterebbe osserva senza manifeste illogicità la iCote di r2erito - comprovata la sottovaldtal.one dei valore dei mezzi ceduti, incongruo rispetto a quello di mercato.

Inoltre, alcuna prova è stata fornita quanto all'impiego e alla destinazione dei denaro ottenuto dalia vendita, secondo i ricorrenti funzionale alle spese sociali. A fronte di tale non contestata ricostruzione, la Corte di appello argomenta assolutamente in linea con il principio per il quale„ in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità dei fatto distrattivo e del dolo generico deve rinven:bili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità dei fatto generatore dello squilibrio tra attività e Dassività rispetto a canoni di radionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez.

V, n. 38396 del 23/06/2017, Soaramella ed altri, Rv, 270763). Tutti indici valutati congruamente dalla sentenza rnpuonata: Considerato che la dogiianza relativa al dolo della bancarotta non è specifico, in quanto non si confronta con i citati indici di fraudolenza analizzati dalla sentenza impugnata e che anche le doglianze relative alla bancarotta documentale non si confrontano con l'assenza di prova - secondo La Corte di appeiio, senza 'attacchi' .specifici da parte dei ricorrenti sul punto - in ordine all'allagamento del capannone, mentre oltremodo corretta è ia motivazione in ordine ai dolo specifico richiesto dai reato documentale contestato;

Rilevato, quindi, che io svuotamento dei patrimonio sociale, indicato dalla Corte di appello ai dglie connette frauclo,ente. - ntecu-a un altro indicatore dell'ingresso della condotta nell'area di rischio, il che rende non decisiva la doglianza relativa al decorso di due anni, in quanto privare la società dei beni aziendali impedisce ogni produzione e quindi determina - con una non recuperabile lesione della garanzia del ceto creditorio - un concreto pericolo per tale ultima garanzia; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, 2C2D ti consiglitre estensore