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Ordinanza — n. 4032/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for discretionary sentencing evaluation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4032/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelica Ferretti inadmissible regarding her theft conviction. The appellant argued violations of Articles 69 of the Penal Code and 125 of the Code of Criminal Procedure concerning sentencing. The court ruled that the lower court's discretionary evaluation of mitigating circumstances based on prior criminal history was not arbitrary and thus escaped cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: Sentencing evaluations involving the comparison of opposing circumstances and the assessment of mitigating factors based on prior criminal history are matters of merit discretion, inadmissible on cassation unless they result in pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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theft conviction sentencing discretion mitigating circumstances prior criminal record cassation inadmissibility penal code article 69 criminal procedure article 125 identificazione forense

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
artt. 69 cod. pen
reclusione ed eure 9•DC,20 di multa per i delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI ANGELICA nata a PESCARA il 17/07/1986 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Angelica Ferretti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Pescara e condannato la ricorrente alla i mesi nove e. reclusione ed eure 9•DC,20 di multa per i delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 69 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i! dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

In particolare, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito ., sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione deil'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea e realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931): nel caso in esame, in linea con tale principio, la valutazione delia Corte territoriale rende conto della negazione ru della D revalenza della circostanza attenuante in raqione dei precedenti penali specifici della Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q„ M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p,-ocessuali e della somma di tremila eum in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigl e estensore Il President