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Ordinanza — n. 4031/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding fingerprint evidence and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4031/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Sampino inadmissible, ordering him to pay court costs. Sampino challenged the lower court's conviction for aggravated attempted theft based on specific procedural violations and sentencing imbalances. The court rejected these claims as lacking the required correlation to the appealed decision's reasoning and found the appellate court's justification regarding fingerprint evidence and sentencing discretion sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 192 comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack correlation with the decision's reasoning, and fingerprint evidence meeting statutory criteria constitutes valid proof without need for subsidiary confirmation.

Parole chiave

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inadmissible appeal fingerprint evidence correlation requirement sentencing balance criminal procedure law tentato furto furto aggravato tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
- sono aspecifici, in quanto, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
nen e vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 192 comma 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48734 dei 13/10/2014, Gnoffo
Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018
Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPINO DOMENICO nato a PALERMO il 13/08/1969 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita +a relazione svofta dai Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilr_,v+ato che Domenico Sampino rlcorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano e condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 412,00 di multa, in ordine al delitto di tentato furto aggravato in abitazione; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. nen e vizio di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. - sono aspecifici, in quanto, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità deriva anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte di appello ha offerto una motivazione idonee, ed adeguata (si veda; in particolare oag. 1 della sentenza impugnata) evidenziando la sussistenza di validi e pieni elementi probatori in ordine alla riconducibilità della condotta all'imputato - in particolare l'impronta rilasciata dal pollice della mano destra e rinvenuta sul vetro dell'infisso - non confrontandosi i! ricorrente con tali elementi, come anche con i movimenti ecco +: -.,+ereorso SLPSSO seAo; notre, i motivo e manifestamente infondato perch rdspetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa e la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può, costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma, anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 48734 dei 13/10/2014, Gnoffo, Rv. 261296;

Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167); Considerato che I terzo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge in relazione alla úer_ern azione della pena e vizio di motivazione in ordine ai bilanciamento deiie circostanze - è manifestamente infondato, a fronte degli argomenti della Corte di appello, che esclude la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputato, della condotta, dell'assenza di elementi positivi, in linea con i: principio per i! quale le statuizion: d ccnaraiion -„ imrffir- do una vaiutazinne discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano -.rrui:tc., di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come è nel caso in esame - tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione lenza si sia iimitata a nterieria ia più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaido, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cie..Th somma dl tremila curo in favore della Cassa delle ammende.