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Ordinanza — n. 4029/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise first ground in prior appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4029/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground, challenging the defendant's criminal responsibility, was not properly raised in the prior appeal. The appellant failed to specifically deduce this issue in the current petition as required by procedural law. Consequently, the lower court's conviction for aggravated theft and energy invasion was upheld without review.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 606 comma 2 lett. e) c.p.p.: An appeal ground not previously deduced in the prior appeal is inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure to deduce ground criminal responsibility procedural requirement Court of Cassation violazione di domicilio confisca di valori patrimoniali reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 606 comma 2 lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. I, n. 12619 del 24/01/2019
N. 8855 del 2004 Rv. 228755
8855 del 2004 Rv. 228755 - 01, N.
N. 45065 del 2014 Rv. 260839
228755 - 01, N. 45065 del 2014 Rv. 260839 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art.
Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022
N. 12716 del 2001
N. 18485 del 2009
N. 34444 del 2003
243977 - 01, N. 34444 del 2003 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: Di FEDE nata a FIRENZEi! 02/10/15 avverso !a sentenza del 02/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERfv10 dato udiL.9 eì Consigliere F-R.rd\iCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che Maria D, Fede ricorre avverso la sentenza della Corte Oi Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale palermitano e condannato la ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e per ii delitto di invasione ex art. 633 e 639 cod. pen.; Considerato che i primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato - non è consentito in sede di legittimità quando al dolo, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta - se non in riado eci erica, e inarnrriis'sibi!e ccrrie motivo di appeiio, secondo quanto è prescritto a pena di inammissilDiiita dall'art. 606 cornma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo c.ei motivi o i gravarne riportato ne:ia sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrenre evreope dco.ipro con•cestai-e specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o nCin 2. covo é anche manifestai-l-lente .nfondato poiché il vizio censurabiie a norme deli'art. 606, somma i, lett e), cod, proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argorrientativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., risultando anzi non manifestamente illogica allorquando evidenzia putata fruisse dell'energia elettrico abusivamente, grazie all'allaccio clandestino che - irrilevante chi l'avesse materialmente operato - evitava il pagamento correlato alla fruizione dell'energia e non escludeva la consapevolezza dell'imputata, a fronte dell'occupazione abusiva dell'immobile; C375 che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai diniego dell'esimente dello stato di necessità- è manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha offerto una motivazione congrua e corretta evidenziando che nel caso ;n esame, non sono emerse circostanze tali da giustificare l'operatività dell'invocata ne come ricni9stp dalla giurisprudenza li legittimità, in tema di stato di necessità zia ei.t. 54 cod. pan., 'imputata ha adempiuto all'onere di allegazione, avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, vale a dire di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativarnente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto d; tale allegazione esclude l'operat -vita dell'esimente (Sez.

I, n. '12619 dei 24/01/2019, Chidokwe Simon, Rv, 276173, conf. N. 8855 del 2004 Rv. 228755 - 01, N. 45065 del 2014 Rv. 260839 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto i Giudici di merito, anche in relazione a tale doglianza, hanno offerto una motivazione valida quanto alla insussistenza dei presupposti applicativi, conformandosi alla decisione del Giudice di primo grado in sintonia con la consolidata :egittrnitE,i che, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, rileva come ia circostanza attenuante del danno di specie tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022 deo. 2L2., Bevliacclua, P:i. 284178; conf.:

N, 12716 dei 2001 Rv. 219152 - 01, N. 18485 dei 2_009 Rv. 243977 - 01, N. 34444 del 2003 Rv. 225238 - 01); Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena ail'espletamento di lavori di pubblico utilirà - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Con motivazione esente dai descritti vizi logici, i Giudici d'appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), in conformità al dettato normativo che subordina l'applicazione della sospensione conPizionEle della pena alio svolgimento del !avori di pubblica utilità, avendone già fruito;Rilevato, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deite ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. deciso il 17 dicembre 2025 Il consigli r estensore Il Presid