Cassation court dismisses appeal for excessive sentence as it is inadmissible and the penalty was minimal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the court rejected this claim as the argument was both inadmissible and never raised in the appellate proceedings. Since the imposed penalty was already at the minimum statutory level, no further reduction was legally possible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 495 cod. pen.: An appeal claiming excessive sentencing is inadmissible if not raised in the appellate instance and the penalty imposed is already at the minimum statutory limit.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a PALERMO il 05/07/1986 avv e 1-5,,T. gent-Pn2i-r, 272:n4/2025 denrORTE Di'PPELLO Di PALEPsfyi0 dato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dai Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella dei G.u.p. dei Tribunale palermitano e condannato il ricorrente alla pena di mesi ottD di reclusione, in oroine al delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in ordine alla eccessività della pena - non è consentito dalla legge in quanto assolutamente ir.:iEherico r oltre ad essere inedito, in quanto non proposto in appello, (ive pena ma se ne chiedeva solo la sostituzione con i lavori di pubblica utiliCa; per altrp, ;a pena è stata determinata nei minimo edittale e dunque alcuna doc,;!.7_-,.-iza è proponibile e sguardo; in:amn-±,:::::s'oge. con , ia de corrusm ,T 02.g. 3ír.E.L.) dcc spese processuaii e deiia somma di euro trerniia in favore della Cassa cela arrirne.ncie. \ì1 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 consi0"ece estensore Preside