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Ordinanza — n. 4025/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft conviction for lack of specific reasoning on minor fact exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4025/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Sonia Suffer and Nadia Lazzari inadmissible due to a generic and non-specific challenge regarding the application of the minor fact exemption. The appellants argued the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the court found their arguments merely repeated without addressing the specific factual nuances. The decision upheld that the appellate court correctly exercised its discretion in evaluating the overall criminality of the theft, rendering the appeal's lack of correlation with the judgment fatal.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments raised and the reasoning provided in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation minor fact exemption discretionary evaluation theft conviction specificity requirement procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
A ben vedere la mancanza di specificità dei motivo, ciai:a quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 131-bis cod. pen.
in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ir fondate ci:uj:ce r.-.;iravarne Dertanto, non specifici.
Art. 133 primo comma cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod..
Art. 62 n. 4 cod. pen.
E d'altro canto, anche il suggestivo richiamo difensivo all'art. 62 n. 4 cod. pen., per la definizione di tenuità, comunque non si confronta con la circostanza che - a differenza di quanto deduce il ricorrente l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone nrenda in con.=.
art. 131-bis cod. pen
in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam
N. 6057 del 1989
N. 20729 del 2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SUFEER SONIA nata ad ORTONA il 10/12/1995 LAZZARI NADIA nata a NEMBRO il 28/04/1967 avverso ia sentenza del 23/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdatù a a,e pan,; udita ia relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sonia Suffer e Nadia Lazzari ricorrono, con atti separati ma sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Teramo e condannato le ricorrenti alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 80,00 d: multa c:ascuna; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ir fondate ci:uj:ce r.-.;iravarne Dertanto, non specifici.

A ben vedere la mancanza di specificità dei motivo, ciai:a quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione Impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Per altro, l'abitualità del deii esimente anche io presenza di un fatto di lieV2 e -,tit.a, ma il suo difetto nei termnì indicati dall'art. 131-bis cod. pen. non comporta ia sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull'entità del fatto.

Di tale valutazione discrezionale la Corte ha fornito congrua ed adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però confrontato. A ben vedere correttamente la Corte di appello rileva che non sussista tenuità del fatto in ragione del valore della merce sottratta - pari a 276,58 euro - e per le modalità della condotta. Si tratta di motivazione congrua, in sintonia con il principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.. !Jen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse-i desumiPile e deirenii-.- .'• dei danno o del pericolo (Sez.

U , n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). E d'altro canto, anche il suggestivo richiamo difensivo all'art. 62 n. 4 cod. pen., per la definizione di tenuità, comunque non si confronta con la circostanza che - a differenza di quanto deduce il ricorrente l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone nrenda in con.=. tuitt: al i elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non ii solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore n-isorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep, 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01; conf.

N. 6057 del 1989, N. 20729 dei 2010 Rv. 247475 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa oeo ammende. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 17 dicembre 2025 Il consigliere estens