Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and reiterative grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Benedetto Bandolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment imposing a prison sentence for aggravated theft, arguing violations of procedural and substantive criminal law. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) and comma 2, lett. e) of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected at the appellate level without offering a specific, reasoned critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDOLO BENEDETTO nato a PALERMO ii 24/12/1948 uvvesu sentenza del -1/0 2025 dela CORTE E D'APPELLO DI PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Benedetto Bandolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che na parzialmente riformato quella del Tribunale palermitano, condannando il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, commi 1 e 2, 533, 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. e 624, 625, comma 1, c..2 cod. ben: - non è deducble in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso (Sez. 2, n. 42046 ce; 17/07/21u19, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carioio e altri, Rv. 260608; Se2. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma l_ lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argorrentafivo ci&:b sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, ma la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc, pen.: in particolare le sentenze di merito, in doppia conforme, riferiscono che l'imputato era presente all'atto della verifica; quella di primo grado, richiamata da quella di appello, riferisce dell'esistenza di un contratto di affitto stipulato dal Bandolo con i proprietari, a riprova della stabilità della fruizione: inoltre ., 5 contratto per la fornitura antecedete era stato risolto per rncuosim , ma Bandolo fo energ ia senza alcun contratto. Con l'insieme di tali elementi non si confronta in modo puntuale il motivo di ricorso, che per altro non deduce alcun travisamento in modo specifico;
Considerato che fl secondo motivo di r corso - che contesta violazione di legge ; ex art. 606 cod. oroc, nen. in ordine aia mancata applicazione deil'art 62-bis cod. pen. in considerazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. - è anche in questo caso reiterativo. Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma ne escludeva la prevalenza. La Corte di Appello, sul punto ; si rimette alla medesima decisione, offrendo una v'aizione congrua ed adeguata (si vedano, pagg. 2 e 3, della sentenza impugnata) rilevando come i motivi che avevano fondato il primo giudizio di equivalenza - mancata conoscenza della quantità di energia prelevata, non eclatante gravità dei fatti - risultavano adeguati e gli stessi elementi vengono nuovamente richiamati dal motivo di ricorso in esame.
D'altro canto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discre,zionaie tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione- come è nei caso in esame - tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenze si sia limitata a riterieria la più idonea a realizzare l'adeguatezza della te n .cci- cn,: U .10713 ne; 25/92/2010, Contaido, Rv, 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dC ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consglie