Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4020/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4020/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated assault with a firearm. The appellant argued for non-punishability due to minor circumstances and requested generic mitigating factors, but the appellate court provided sufficient reasoning to reject these claims. The Supreme Court found the first ground infounded because the lower courts correctly evaluated the threat's nature and discretionally denied the minor circumstance, while the second ground failed as the denial of mitigation was well-motivated and consistent with established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 4, comma 3, lett. i), n. 110 c.p.; Art. 62-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the arguments regarding non-punishability and the denial of mitigating circumstances without violating legal norms or experience.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal aggravated assault firearm threat non-punishability mitigating circumstances discretionary evaluation Cassazione Roma minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
nonché -3La ncensuratelza deil'imputato, L-i quanto i diniego non si fonda sul primo profilo e inoltre il secondo argomento, a fronte della solida motivazione, non risulta disarticolante; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett.
Art. 131-bis c.p.
4 I, 110 del 1975; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 4, comma 3, lett. i), n. 110 c.p.
Di tale valutazione discrezionale la Corte ha fornito adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però adeguatamente confrontato, né con la circostanza che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità ex art. 4, comma terzo, I.
Art. 62-bis c.p.
in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod.
art. 131-bis cod. pen
4 I, 110 del 1975; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: EL BID MOHAMMED nato in MAROCCO il 15/05/1976 avverso ia sentenza del 09/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mohammed El Bid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato quella del Tribunale di Matera e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei recluslone per realz c minaccia aggravata e porto di una pistola ex art. 4 I, 110 del 1975; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha offerto una motivazione congrua e idonea, esponendo le ragioni che integrando la onvità della condotta - minaccia idonea perché con arma puntata ad altezza d'uomo, solo in un secondo momento accertata essere ad aria compressa - escludono l'applicazione della causa di non punibilità.

Analoga motivazione è stata fornita dal Giudice di primo grado. Spetta al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull'entità dei fatto. Di tale valutazione discrezionale la Corte ha fornito adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però adeguatamente confrontato, né con la circostanza che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità ex art. 4, comma terzo, I. 110 del 1975 relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di ecc_-!:}sn-.P punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi 131-bis cod. gen, (Sez. 1, rL 2D::73 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01).

Anche c)co r chiami aia con-ipan;htà, fra continuazione e tenuità ex art. 131 -bis cod. pen. nonché -3La ncensuratelza deil'imputato, L-i quanto i diniego non si fonda sul primo profilo e inoltre il secondo argomento, a fronte della solida motivazione, non risulta disarticolante; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. O) ed e) coi nmc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. I Giudici di appello hanno ampiamente motivato sul punto ed hanno escluso !a concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della modalità dell'azione criminosa, della gravità dell'episodio e cc assenza di un ravveaimente dell'imputato (si veda, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). Si tratta di argomenti solidi e rilevanti ai quali; secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente fare riferimento, da parte del giudice di merito; Rievato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consig Lie e estensore