Italian Court dismisses appeal as ground is inadmissible in cassation and facts support denial of leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was not permitted in cassation proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly denied them due to the defendant's lack of cooperation and the severity of the tax evasion. The court upheld the conviction, noting that the first-instance judgment provided sufficient reasoning without needing to address every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) e) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal in cassation is inadmissible if the ground is not permitted in that stage, and generic mitigating circumstances cannot be applied based on the choice of summary procedure which already implies a statutory reduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE SALVATORE nato a NAPOLI il 27/04/1974 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita :a relazione svolta dai Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Violante ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Novara e condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione ai delitti previsti dagli artt. 4 d.lgs. 74 dei 2000 e 2621 cod. civ.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, ex art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in ordine agli artt. 62 -bis, 133 cod. pen., 125, comma 3 cod. proc, pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nei motivare il diniego olsl:a concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favareo c svorevoi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ente che facc;a •irr, dece;sv; o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv, 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, De Cotils, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 \i) del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); la motivazione del diniego è congrua e il motivo è manifestamente infondato, anche perché prospetta enunciati ermeneuticHr palese contrasto con il dato normativo e con la accii.a,àta giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, 46463 del 17/09/2019, Di Pucci°, Rv. 277271).
La Corte d'appello ha fornito idonea motivazione esponendo le ragioni che nanno portato all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (vedi in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), non sussistendo elementi positivi e non potendo ritenersi tale la rccftr unto, in assenza di una reale:, collaborazione alla ricostruzione dei fatti da parte deil'irnputato, tanto più che ostativa risultava la gravità della condotta e l'ingente importo della evasione, terni con i guaii non si confronta il ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ai paqamentn celie c,gese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. DichThra inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigligre estensore